Art. 1.
(Istituzione del Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche).

      1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica di gestione delle risorse idriche, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Comitato permanente per le politiche di gestione delle risorse idriche, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Il Comitato provvede all'individuazione dei criteri e degli indirizzi per la realizzazione di specifici interventi relativi alla politica di gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento:

          a) alla riduzione del rischio idro-geologico;

          b) alla gestione delle risorse idriche;

          c) alla realizzazione di opere finalizzate alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di impianti di invaso, adduzione, presa e distribuzione delle acque;

          d) al monitoraggio dell'approvvigionamento e dell'utilizzo delle acque;

          e) alla formulazione di proposte di modifica della legislazione vigente in materia di uso delle acque, manutenzione del territorio e difesa degli assetti idrogeologici.

 

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